Art. 1.

      1. Gli accertamenti di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sugli studi di settore solo in presenza di gravi incongruenze tra i ricavi o i compensi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore medesimi. In mancanza di ulteriori elementi probatori, lo scostamento fra l'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati e quelli determinabili sulla base degli studi di settore costituisce presunzione priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La disposizione di cui al presente comma costituisce interpretazione autentica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, della disposizione di cui all'articolo 62-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.